Statuto

ASSOCIAZIONE ANNO DOMINI

Titolo 1COSTITUZIONE – SEDE- SCOPI- DURATA 
Art.1 E’ costituita un’ Associazione di carattere artistico-culturale di ispirazione cristiana denominata «Anno Domini» , con sede in Santena (To), via Cavaglià n. 28/d.

Art.2 L’ Associazione non persegue scopi di lucro e si propone: lo sviluppo e la diffusione dell’arte della musica, in particolar modo quella Gospel e Cristiana contemporanea come strumento finalizzato all’educazione, alla formazione e alla evangelizzazione dei giovani e non; lo svolgimento, nell’ambito dell’Associazione, di attività culturali, ricreative e di fede, atte ad alimentare i migliori vincoli di convivenza fra i soci. L’ Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. In particolare, l’Associazione potrà promuovere ed organizzare corsi, seminari, meeting, manifestazioni e spettacoli (volti anche alla beneficenza e alla solidarietà), nonché produrre, pubblicare e diffondere opere a carattere discografico ed editoriale.

Art.3 La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Titolo 2SOCI

Art.4 L’ Associazione si compone di soci, suddivisi nelle seguenti categorie: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci temporanei; d) soci onorari. Il numero di soci è illimitato.

Art.5 I soci fondatori sono i soci dalla cui iniziativa è nata l’Associazione. Essi, individuati nell’atto costitutivo, godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art.6 Sono soci ordinari tutti gli interessati agli scopi che l’Associazione si prefigge, i quali abbiano presentato domanda e siano stato ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione. L’acquisto della qualità di socio comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento, che l’aspirante si impegna, in caso di adesione, ad osservare. Il socio è tenuto altresì ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzioneranno. Le quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.7 Sono soci temporanei coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione, non abbiano effettuato il pagamento dell’intera quota sociale annuale, ma solo uno o pi ù pagamenti parziali. Ad essi, del pari che ai soci ordinari, si applicano tutte le disposizioni del presente Statuto.

Art.8 Sono soci onorari: -personalità dell’arte e della cultura che a giudizio del Consiglio Direttivo possano dare lustro al nome e all’immagine dell’Associazione; -gli operatori culturali, compresi gli insegnanti, che si dichiarino pronti a collaborare per la realizzazione degli scopi sociali.

Art.9 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i minorenni, la domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà o la tutela. Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate dagli aspiranti, motivando le proprie decisioni in caso di diniego.

Art.10 I soci possono essere sospesi o radiati dall’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, per azioni disonorevoli o comunque dannose per la vita dell’Associazione.

Art.11 I soci fondatori ed i soci onorari, salvo intervento di diverse delibere consiliari, non sono soggetti al pagamento della quota sociale. Essi sono naturalmente liberi di contribuire con elargizioni liberali alla vita ed all’attività dell’Associazione.

Titolo 3 ▸ORGANI SOCIALI

Art.12 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art.13 L’Assemblea è costituita dai soci che abbiano effettuato regolarmente il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci privi della capacità di agire votano a mezzo dell’esercente la potestà o la tutela. Ogni socio può rappresentare per delega non pi ù di due soci. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro sei mesi in caso di particolari esigenze, per l’approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione ad essa presentata dal Presidente. In via straordinaria, l’Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisino la necessità. Di volta in volta, l’Assemblea eleggerà nel suo seno un Segretario verbalizzante per la riunione in corso. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente. In mancanza del Presidente, l’Assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un Presidente per la seduta. La convocazione dell’Assemblea viene fatta mediante avviso scritto rivolto ai soci da affiggersi, almeno dieci giorni prima della data in cui l’Assemblea avrà luogo, nell’albo sociale, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo la prima, ed eventualmente la seconda convocazione, nonchè dell’ordine del giorno. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci fondatori siedono di diritto nell’Assemblea.

Art.14 Le deliberazioni dell’Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i soci dissenzienti o non intervenuti. Esse risulteranno dal Verbale della riunione, che verrà trascritto in apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

Art.15 L’Assemblea ordinaria: nomina i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente; approva il conto consuntivo sottoposto al suo esame unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo presentata dal Presidente; delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Art. 16 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto di un numero di membri non inferiore a due e non superiore a cinque, che durano in carica un triennio, salvo delibera di sfiducia da parte dell’Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo, e sono rieleggibili. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione.

Art.17 Il Consiglio Direttivo: -formula le direttive per i piani di attività dell’Associazione e per le iniziative da adottare per il conseguimento degli scopi sociali; -approva il programma annuale di attività dell’Associazione e il relativo bilancio preventivo ad esso sottoposti dal Presidente; – delibera sul conto consuntivo e sulla relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; – delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulla determinazione della quota sociale, nonché sulle eventuali rateizzazioni della stessa; – delibera sulla radiazione dei soci, con ratifica dell’Assemblea; – delibera su tutte le questioni inerenti la gestione dell’Associazione.

Art.18 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o mancanza, dal membro più anziano di età. Per la validità della convocazione e della costituzione, si osservano le disposizioni dei commi sesto e settimo dell’articolo 13 (tredici) del presente Statuto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono approvati dal Consiglio stesso prima della chiusura della riunione e risultano da un apposito libro firmato dal Presidente e da un Segretario verbalizzante, eletto per la seduta dal Consiglio tra i suoi membri.

Art 19 Il Presidente, al quale spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte all’Autorità Giudiziaria, all’Autorità Amministrativa e di fronte ai terzi. Il Presidente propone il programma di attività ed il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo, e presenta all’Assemblea il conto consuntivo con la relazione del Consiglio. In caso di necessità e con delibera assembleare, al Presidente possono essere delegati poteri ed attribuzioni del Consiglio Direttivo per la gestione amministrativa dell’Associazione. In particolare, il Presidente può, in seguito ad apposita delibera, essere delegato ad aprire, intrattenere ed estinguere, conti correnti presso Istituti di credito; a sottoscrivere cambiali impegnando l’Associazione; a fare quant’altro necessario per i rapporti economici dell’Associazione con Enti Pubblici e Privati e con Istituti di credito e finanziari.

Titolo 4 ▸PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 

Art. 20 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali e dagli altri contributi dei soci; dai contributi degli Enti pubblici e dei privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste e consentite dal presente Statuto; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Le eventuali eccedenze attive che dovessero risultare dal conto consuntivo approvato dall’Assemblea potranno essere investite nell’attività dell’Associazione per le finalità previste, salva la costituzione di un fondo di riserva obbligatorio, pari ad almeno il 10% (dieci per cento) delle suddette eventuali eccedenze, accumulabili negli anni.

Art.21 L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Alla fine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo compila il conto consuntivo della gestione, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa.

Titolo 5 ▸SCIOGLIMENTO

Art. 22 Lo svolgimento può avvenire: -di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento; – per delibera dell’Assemblea, da prendersi con maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti. Le eventuali attività che residuino allo scioglimento dell’Associazione devono essere devolute ad un Ente od Istituto avente scopi similari.

Art. 23 Per quanto non previsto nel presente Statuto Sociale, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi, in materia di Associazioni.

1997-2017 © Associazione Anno Domini